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D.M. 05/12/2003 n. 392DECRETO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 5 DICEMBRE 2003 , N. 392 (GU n. 40 del 18-2-2004) Regolamento concernente modifica dell'articolo 7 del Decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 4 agosto 1998, n. 400, recante norme per le funicolari aeree e terrestri in servizio pubblico destinati al trasporto di persone. Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti -Visto il Regio Decreto 9 maggio 1912, n. 1447, che approva il testo unico delle disposizioni di Legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili; -Vista la Legge 23 giugno 1927, n. 1110, sui provvedimenti per la concessione all'industria privata dell'impianto e dell'esercizio di funicolari aeree e di ascensori in servizio pubblico; -Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1957, n. 1367, che disciplina, mediante norme generali, la costruzione e l'esercizio delle funicolari aeree in servizio pubblico destinate al trasporto di persone; -Visti gli articoli 1 e 95 del Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, che fissa nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto; -Visto l'articolo 17, comma 3, della Legge 23 agosto 1988, n. 400; - Visto il Decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 4 agosto 1998, n. 400, recante «Regolamento generale per le funicolari aeree e terrestri in servizio pubblico destinato al trasporto di persone»; -Visto il Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11, della Legge 15 marzo 1997, n. 59»; - Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 177, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»; -Ritenuta la necessità di adeguare le norme generali di costruzione e di esercizio delle funicolari aeree e terrestri in relazione all'evoluzione della tecnica, alla introduzione di nuove tecnologie ed all'esperienza nel settore; -Visto il parere favorevole della Conferenza Stato-regioni e province autonome reso nella seduta del 30 maggio 2002 - Rep. atti n. 1450; - Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 febbraio 2003; -Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata Legge 23 agosto 1988, n. 400; Adotta il seguente regolamento: Art. 1. Modifiche al Decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 4 agosto 1998, n. 400 1. Il comma 6, dell'articolo 7, del Decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 4 agosto 1998, n. 400, è sostituito dal seguente: «6. L'area che interessa la stabilità delle opere e la sicurezza dell'esercizio deve essere immune, secondo ragionevoli previsioni da effettuarsi dalle autorità che ai sensi delle normative di settore sono competenti per l'assetto del territorio, dal pericolo di frane o valanghe. Qualora l'area ricada in siti a rischio a) per quanto riguarda gli aspetti geologico e geotecnico si applica la Legge 2 febbraio 1974, n. 64, e relative norme tecniche di applicazione; comunque devono essere adottati idonei interventi di stabilizzazione o di protezione b) per quanto riguarda la materia nivologica: 1) devono essere adottati interventi di difesa atti ad evitare che le valanghe investano gli elementi strutturali fissi dell'impianto mediante opere di stabilizzazione del manto nevoso, di deviazione o di arresto delle valanghe stesse; 2) in alternativa agli interventi di difesa di cui al precedente numero 1), è ammesso il distacco artificiale e controllato di masse nevose contenute, che comunque non devono raggiungere gli elementi strutturali fissi dell'impianto; 3) qualora il rischio di valanga interessi il solo tracciato dell'impianto, è ammesso, quale intervento di tipo preventivo, la chiusura temporanea dell'impianto fino al superamento della situazione di rischio; 4) l'adozione degli interventi di tipo preventivo di cui ai numeri 2) e 3) è subordinata all'approvazione, da parte delle regioni e delle province autonome, di un piano di gestione della sicurezza che individua le modalità operative e gli accorgimenti da adottarsi in relazione alla sicurezza; quest'ultimo deve contenere il nominativo del responsabile della gestione del piano, del suo sostituto e delle figure necessarie all'attuazione del piano. Il responsabile della gestione, il suo sostituto e le figure necessarie all'attuazione del piano devono essere in possesso di attestato di fre- quenza a corsi con superamento di esame finale comprovante la competenza in materia in relazione al ruolo ricoperto nell'ambito del piano: tale attestazione deve essere rilasciata dall'Associazione Interregionale Neve e Valanghe (AINEVA) o da istituzioni pubbliche specializzate italiane o straniere; 5) la scelta progettuale dell'intervento deve essere rigorosamente documentata e giustificata con relazione rilasciata da un professionista di comprovata esperienza in materia; 6) la responsabilità del piano di gestione della sicurezza è dell'esercente e del responsabile della gestione del piano; 7) la dichiarazione di immunità dal pericolo di valanga, ovvero l'efficacia degli interventi proposti, è verificata ed approvata dalle regioni e dalle province autonome secondo i rispettivi ordinamenti. ». Il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 5 dicembre 2003 Il Ministro: Lunari Visto, il Guardasigilli Castelli Registrato alla Corte dei conti il 29 gennaio 2004 Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 75 Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di Legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alla premessa: -Il Regio Decreto 9 maggio 1912, n. 1447, recante: «Approvazione del testo unico delle disposizioni di Legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili», è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 febbraio 1913, n. 49. -La Legge 23 giugno 1927, n. 1110, recante: «Provvedimenti per la concessione all'industria privata dell'impianto e dell'esercizio di funicolari aeree e di ascensori in servizio pubblico», è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 9 luglio 1927, n. 157. -Il Decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1957, n. 1367, recante: «Regolamento generale per le funicolari aeree in servizio pubblico destinate al trasporto di persone», è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 febbraio 1958, n. 32. -Gli articoli 1 e 95 del Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, recante: «Nuove norme in materia di polizia, sicurezza, e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto», pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 15 novembre 1980, n. 314, così recitano: «Art. 1 (Ambito di applicazione delle norme del presente Decreto). 1. Le presenti norme si applicano alle ferrovie destinate al servizio pubblico per il trasporto di persone e di cose esercitate dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato o in regime di concessione o di gestione commissariale governativa e, per quanto riguarda la sicurezza delle persone e delle cose, anche alle ferrovie private di seconda categoria di cui all'art. 4 del testo unico approvato con Regio Decreto 9 maggio 1912, n. 1447. 2. Nel presente Decreto con il termine "ferrovie" si indicano tutte le ferrovie specificate al comma precedente e con la espressione «ferrovie in concessione» sia le ferrovie esercitate in regime di concessione che quelle in regime di gestione commissariale governativa. 3. Salvo quanto specificato nei successivi articoli le norme comunque riguardanti le ferrovie in concessione sono estese a tutti gli altri servizi collettivi di pubblico trasporto terrestre di competenza degli organi dello Stato e, se concernenti la polizia e la sicurezza dell'esercizio, sono anche estese a quelli di competenza delle regioni. 4. Le norme del presente Decreto sono anche estese, se ed in quanto applicabili, ai servizi ferroviari esercitati con navi traghetto delle ferrovie dello Stato e gli autoservizi sostitutivi delle ferrovie dello Stato. 5. Nei successivi articoli del presente Decreto, con la sigla "FS" è indicata l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e con la sigla "MCTC" la Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione. ». «Art. 95 (Norme regolamentari). 1. Il Ministro dei trasporti emana le norme regolamentari, in relazione alle diverse esigenze proprie delle ferrovie dello Stato e delle ferrovie in concessione, relative: 1) alle modalità di svolgimento dell'esercizio, al movimento ed alla circolazione dei treni e veicoli; 2) al segnalamento ed alle telecomunicazioni lungo le linee, nelle sta zioni, nei posti di servizio, nei veicoli e negli impianti in genere; 3) alle caratteristiche generali delle linee e degli impianti; 4) alle caratteristiche tecniche e funzionali cui deve corrispondere il materiale mobile. 2. Per i veicoli destinati a Circolare su strada restano ferme le norme del vigente codice della strada, delle relative disposizioni di esecuzione e delle leggi speciali.». -L'art. 17, comma 3, della Legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, così recita: «3. Con Decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la Legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della Legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione». -Il Decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 4 agosto 1998, n. 400, recante: «Regolamento generale per le funicolari aree e terrestri in servizio pubblico destinato al trasporto di persone», è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 novembre 1998, n. 274. -Il Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59», è pubblicato nel supplemento ordinario n. 163/L alla Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203. -Il testo vigente dell'art. 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59, recante: «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compitialle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa», pubblicata nel supplemento ordinario n. 56/L alla Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1997, n. 63, così recita: Art. 11 (Decreti legislativi emanazione). 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 gennaio 1999, uno o più decreti legislativi diretti a a) razionalizzare l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, anche attraverso il riordino, la soppressione e la fusione di Ministeri, nonchè di amministrazioni centrali anche ad ordinamento autonomo |
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